Congedo parentale e assenze per malattie figli Il congedo spetta per un periodo complessivo di massimo 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre si astenga per un periodo, continuativo e frazionato, di almeno 3 mesi. I periodi in questione possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente purchè non venga superato il limite massimo di 11 mesi. La durata va gestita considerando le seguenti regole: la madre lavoratrice può beneficiare di un periodo non superiore a 6 mesi oltre alla meternità; il padre lavoratore puo richiedere un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso cui si astenga per un periodo non inferiore a 3 mesi; la madre o il padre in qualita di genitore solo ha diritto a un periodo continuativo o frazionato che puo arrivare fino a 11 mesi I genitori, inoltre, hanno anche la possibilità di frazionare a ore il periodo. Scarica modulo Congedo parentale in caso di adozioni e affido Il congedo parentale spetta anche in caso di adozioni e affidamento nazionale e internazionale. In tala caso il congedo può essere fruito entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore, ma non oltre i 18 anni dello stesso, applicando lo stesso trattamento economico e le ferie spettante come sopra. In base all’articolo 26 comma 2 del D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 80, la possibilità di fruire su base oraria del congedo e l’elevazione dei limiti di età del figlio rispetto a quelli previsti in precedenza, “si applicano in via sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015 medesimo”. Ne consegue che nel caso in cui il legislatore non ne consolidi la vigenza, esse perderanno efficacia dal 1 gennaio 2016, con possibilità di fruizione solo in forma giornaliera e nei limiti di età previsti dalla precedente normativa (8 anni per il congedo, 3 per il diritto all’indennità). Scarica modulo Novità sui congedi parentali a seguito del Decreto Legislativo 80/2015 Novità sui congedi parentali a seguito del Decreto Legislativo 105/2022