Maternità e paternità Congedo di Maternità (astensione obbligatoria D. Lgs 151/01) La lavoratrice madre ha diritto un periodo di 5 mesi di congedo di maternità (astensione obbligatoria): può scegliere se prendere 2 mesi prima del parto e tre mesi dopo, oppure un mese prima del parto e quattro mesi dopo. 2 mesi prima e 3 dopo il parto La dipendente deve presentare all’Ufficio del Personale il certificato medico del ginecologo specialista del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o convenzionato con la data presunta del parto, entro il compimento del 6° mese e mezzo di gravidanza. 1 mese prima e 4 dopo il parto La dipendente deve presentare entro il compimento del 6° mese e mezzo di gravidanza: Il certificato del ginecologo specialista del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o convenzionato con la data presunta del parto Una relazione firmata dal responsabile di struttura con indicate le mansioni svolte. L’autorizzazione del medico competente di Ateneo a trattenersi al lavoro fino al compimento dell’ottavo mese. 0 mesi prima e 5 dopo il parto La dipendente deve presentare all’Ufficio del Personale entro il compimento del 6° mese e mezzo di gravidanza. Il certificato del ginecologo specialista del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o convenzionato con la data presunta del parto Una relazione firmata dal responsabile di struttura con indicate le mansioni svolte. L’autorizzazione del medico competente di Ateneo a trattenersi al lavoro fino alla data presunta del parto Modulo per la domanda per il personale TAB Astensione obbligatoria per il padre L’astensione obbligatoria spetta al padre nei primi tre mesi dalla nascita del figlio in caso di morte, grave infermità o abbandono della madre. Interdizione dal lavoro per maternità La lavoratrice in gravidanza può chiedere uno o più periodi di interdizione dal lavoro nei seguenti casi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino; c) quando, la lavoratrice addetta al trasporto ed al sollevamento pesi, nonché a lavori pericolosi faticosi ed insalubri, non possa essere spostata ad altre mansioni. Per ottenere l’interdizione la dipendente deve presentare all’USL di competenza territoriale del comune di residenza i seguenti documenti: Certificato medico con tutte le generalità e data presunta del parto Certificato medico rilasciato da una struttura pubblica (USL, Ospedale, Consultorio, ginecologo) dove risultano complicazioni per la maternità ed eventuale periodo di riposo. Attestato di servizio rilasciato dal responsabile in cui sono indicate le mansioni svolte. In seguito la lavoratrice presenterà all’ufficio personale Ricevuta richiesta d’interdizione rilasciata dalla USL Copia del provvedimento d’interdizione emanato della USL Certificato con la data presunta del parto La dipendente è interdetta dal lavoro dalla data indicata dalla USL. Modulo richiesta interdizione dal lavoro per maternità Adozione/affido Il/la dipendente che intende adottare o prendere in affidamento un bambino/a ha diritto ad un periodo di congedo per maternità/paternità.Nel caso di adozione nazionale il periodo di congedo per maternità ha la durata di 5 mesi e può essere fruito fino a 5 mesi dall’effettivo ingresso in famiglia.Nel caso di adozione internazionale il congedo ha sempre la durata di 5 mesi e può essere fruito:A. Prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro col minore medesimo e gli adempimenti richiesti della procedura adottiva.B. Entro i 5 mesi successivi all’ingresso del minore in Italia. Scarica modulo adozione Nel caso di affidamento preadottivo il periodo di congedo per maternità è di 5 mesi da usufruire entro i 5 mesi dall’ingresso in famiglia, mentre nell’affidamento non preadottivo il congedo è di 3 mesi da usufruire entro i 5 mesi dall’ingresso in famiglia. Scarica modulo affido Dopo il periodo di congedo per maternità la madre e/o il padre possono usufruire di un congedo parentale presente al link https://www.unipi.it/index.php/assenze-permessi-e-congedi/item/5197-congedo-parentale Riposi giornalieri Adozioni/Affido I genitori adottivi o affidatari, fino al primo anno dell’entrata in famiglia del bambino, ma non superata la maggiore età, possono usufruire di 2 ore giornaliere per allattamento, o di 1 ora soltanto, se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore giornaliere. Nel caso di adozione/affido più minori i permessi sono raddoppiati.Se entrambi i genitori adottivi o affidatari intendono usufruire delle possibilità offerte dal TU 151/2001 di utilizzare contemporaneamente riposi giornalieri, congedo di maternità, congedo parentale, debbono tenere presente che: la madre adottiva o affidataria può usufruire dei riposi giornalieri durate il congedo parentale del padre adottivo o affidatario, ma non durante il congedo di paternità; il padre adottivo o affidatario non può usufruire dei riposi orari né durante il congedo di maternità né durante il congedo parentale della madre e nemmeno durante i periodi di sospensione del rapporto di lavoro della madre stessa. Scarica modulo allattamento Riposo giornaliero per allattamento La madre, fino al compimento del primo anno di vita del bambino, può usufruire di 2 ore giornaliere per allattamento, o di 1 ora soltanto, se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore giornaliere. Nel parto gemellare tale permesso è raddoppiato. Il padre nello stesso periodo può usufruire del permesso per l’allattamento solo nei seguenti casi: quando il figlio è affidato al solo padre; in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non si avvale del permesso; nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, ma lavoratrice autonoma, libera professionista , ecc. (purché lavoratrice avente diritto ad un trattamento di maternità dall’Inps o da un altro Ente previdenziale); nel caso di madre casalinga; in caso di morte o di grave infermità della madre. Scarica il modulo da presentare all’Ufficio Comunicazione dello stato di gravidanza Le lavoratrici in gravidanza devono comunicare il prima possibile lo stato di gravidanza al proprio responsabile di struttura, il quale ne informa il medico competente allegando una dichiarazione (scarica il modulo) con le mansioni e eventuali rischi della lavoratrice. La medesima comunicazione deve essere inoltrata per conoscenza alla Direzione del Personale all’indirizzo gestionepresenze.gpres@unipi.it. Il medico competente (medicocompetenteunipi@ao-pisa.toscana.it) provvede alla valutazione del caso esprimendo in forma scritta al responsabile di struttura la compatibilità o meno delle mansioni della lavoratrice con il suo stato di gestazione. Le condizioni possibili sono: Lavoratrici esposte a radiazioni ionizzanti: Il responsabile di struttura ritira il dosimetro vietando l’accesso alla lavoratrice in area di lavoro classificate. Al termine del VII mese di vita del bambino, dopo visita preventiva, viene riconsegnato il dosimetro. Non a rischio: la lavoratrice continua a svolgere la propria mansione fino alla fine del VII mese di gestazione (2+3) o VIII mese di gestazione (1+4) o fino alla data presunta del parto A rischio: la lavoratrice può essere ricollocata in attività non a rischio e svolgere la sua attività come sopra. Qualora non può essere ricollocata in attività non a rischio il Responsabile di struttura invia alla Direzione Territoriale del Lavoro una Richiesta di Astensione Post Partum corredata da una dichiarazione del medico competente che attesta l’incompatibilità delle mansioni con lo stato di gravidanza. Congedo di paternità Al padre lavoratore è riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzarsi anche in via non continuativa, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi; -in caso di parto plurimo la durata del congedo è aumentata a venti giorni; -la fruizione del congedo deve essere comunicata al datore di lavoro in forma scritta con un anticipo non minore di cinque giorni; -il congedo è fruibile anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice; -il periodo di congedo è retribuito con un’indennità pari al 100 % della retribuzione e deve essere computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie; -il congedo spetta anche al padre affidatario o adottivo. Scarica il modulo Novità introdotte dal Decreto Legislativo 105/2022